Il decreto ingiuntivo nei confronti del condominio non può essere opposto dai condomini

Il decreto ingiuntivo nei confronti del condominio non può essere opposto dai condomini
06 Luglio 2018: Il decreto ingiuntivo nei confronti del condominio non può essere opposto dai condomini 06 Luglio 2018

IL CASO. Tizio e Caia, entrambi proprietari di unità immobiliari facenti parte del condominio Alfa, avevano proposto opposizione al decreto ingiuntivo col quale il Tribunale di Genova aveva ingiunto a quest’ultimo di pagare una somma a favore della società di costruzioni Beta, a titolo di saldo dei lavori di rifacimento dei prospetti dell'edificio eseguiti dalla medesima impresa.

In via riconvenzionale, essi avevano chiesto la condanna dell'opposta al pagamento della penale prevista nel contratto d'appalto per ritardi nell'ultimazione delle opere, nonché al risarcimento dei danni derivati dalla rimozione delle persiane di loro proprietà esclusiva.

Si era costituita in giudizio Beta, chiedendo il rigetto delle domande avversarie ed instando per la conferma del decreto ingiuntivo.

Il Tribunale di Genova aveva rigettato la domanda di Tizio e Caia, confermando il decreto ingiuntivo.

Avverso questa sentenza i condomini avevano pertanto proposto appello, chiedendone l’integrale riforma.

Poiché la Corte d’Appello aveva rigettato la loro impugnazione, gli interessati hanno proposto ricorso per cassazione per “violazione e falsa applicazione dell'art. 1137 cod. civ. in relazione all'art. 360, primo comma n. 3 cod. proc. civ.”.

LA DECISIONE. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 15567/2018, ha cassato la sentenza impugnata senza rinvio, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 382 c.p.c., “senza [nemmeno] entrare nel merito dell'unico motivo di ricorso …, perché il processo non poteva essere iniziato” dai condomini Tizio e Caia.

La Cassazione ha, così, colto l’occasione per ricordare i principi che regolano la legittimazione attiva del condomino, in luogo di quella dei singoli condomini:

Va qui osservato che le parti nella fase di opposizione a decreto ingiuntivo possono essere: da un lato colui che ha ottenuto il decreto ingiuntivo e, dall'altro colui contro il quale tale decreto ingiuntivo è stato ottenuto (Cass. Civ., 16069 del 18.4.2004).

Ora, da questa considerazione, scaturisce in modo chiaro ed inequivocabile il difetto di legittimazione attiva degli opponenti in quanto il decreto ingiuntivo è stato emesso nei confronti del condominio e, pertanto, solo quest'ultimo ente poteva opporsi e non i singoli condomini, come è avvenuto nel caso in esame, che non possono vantare, nel giudizio in questione, alcuna legittimazione attiva.

Non può nemmeno trovare applicazione il principio in base al quale, essendo il condominio un ente di gestione sfornito di personalità distinta rispetto a quella dei suoi partecipanti, l'esistenza di un organo rappresentativo unitario non priverebbe i singoli condomini di agire per tutelare i diritti connessi alla loro partecipazione, perché tale principio trova ampia applicazione solo in materia di controversie aventi ad oggetto azioni reali, che possono incidere sul diritto pro-quota che compete a ciascun condomino sulle parti comuni o su quello esclusivo sulla singola unità immobiliare, ma, al contrario, non può trovare applicazione nelle controversie, aventi ad oggetto la gestione di un servizio comune”.

Pertanto, conclude la Corte di Cassazione, poiché nel caso di specie il decreto ingiuntivo era stato emesso nei riguardi del Condominio Alfa, solo il suo amministratore avrebbe potuto opporlo.

Avendolo, invece, impugnato i condomini Tizio e Caia, la “mancanza di [loro] legittimazione attiva …, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, comporta l'annullamento dell'opposizione al decreto ingiuntivo oggetto del presente giudizio”.

 

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